Relazioni personali («Persönlicher Verkehr»)

 

Se un genitore non vive più con i figli, ha comunque il diritto di avere contatti con loro e loro hanno il diritto di avere contatti con lui (art. 273 CC). Il Codice civile svizzero definisce questo come il diritto di conservare le relazioni personali. Ciò significa che sono autorizzati a farsi visita a vicenda (diritto di visita) e a telefonarsi, chattare o scriversi e-mail. Tuttavia, l'entità dei rapporti personali dipende dalle circostanze e dall'età del bambino. Man mano che il bambino cresce, anche le sue opinioni devono essere prese in maggiore considerazione.

Se ci sono problemi tra i genitori per quanto riguarda le relazioni personali, essi possono chiedere aiuto all’ARP. L’ARP può, ad esempio, regolare il diritto alle relazioni personali mediante una decisione. Se l'interesse superiore del bambino è a rischio, può limitare le relazioni personali o, se necessario, anche sospenderle.

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