A seconda del cantone, l’ARP è un tribunale o un organo paragiudiziario. Nell’ambito della protezione del minore, l’ARP è incaricata di prendere le decisioni importanti e di disporre e sorvegliare le misure. La decisione viene presa dai tre membri dell’ARP. Solo in pochi casi una decisione può essere presa da un solo membro dell’ARP. Per ogni decisione, l’ARP svolge una procedura e con l’aiuto dei membri dell’ARP, dei servizi sociali e dei periti, svolge le verifiche necessarie.
Per l’ARP è sempre prioritaria l’intermediazione di aiuti volontari. L’obiettivo è quello di trovare una soluzione condivisa dalle persone colpite per sventare la situazione di pericolo.
L’assistenza e la presa a carico quotidiana delle persone interessate non sono compito dell’ARP ma dei curatori, dei servizi sociali, delle istituzioni (per esempio degli istituti per minori) e dei consultori.
Per le procedure di diritto matrimoniale (divorzio o separazione dei genitori) è responsabile il relativo giudice civile. Anche quest’ultimo può decretare delle misure a protezione del minore.
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