Misure per la protezione del minore

Presupposti

L’ARP ordina una misura per la protezione del minore se il bene del minore è seriamente in pericolo e i genitori non pongono rimedio di loro propria iniziativa. La misura deve essere proporzionata, corrispondere alle disposizioni stabilite dalla legge, ed essere decretata in una procedura giuridicamente corretta. Oltre all’ARP anche giudici del divorzio e giudici competenti per la tutela dell’unione coniugale possono prendere delle decisioni nell’ambito della protezione del minore.

Le diverse misure (panoramica)

La misura più frequente di protezione del minore è la curatela. La revoca del diritto di determinare il luogo di residenza del minore o la revoca dell’autorità parentale sono misure relativamente rare. Inoltre la legge conosce ulteriori misure che servono alla protezione del minore, per esempio istruzioni nell’ambito delle relazioni personali o della sostanza del figlio. Per decretare misure, l’ARP o il giudice civile si orientano al bisogno di protezione e al pericolo del minore. Per quanto possibile si cerca di trovare con i genitori delle soluzioni consensuali; se i genitori non sono disponibili a trovare soluzioni, tali misure intervengono a limitare i diritti dei genitori.

Se necessario si può attribuire al minore durante il processo un curatore di rappresentanza per la procedura, che difende in modo indipendente gli interessi del minore. Una curatela di rappresentanza può per esempio avere senso se i genitori presentano delle esigenze completamente diverse durante il processo.

Diritti e doveri dei genitori

I genitori hanno diversi diritti e doveri nei confronti dei loro bambini. Questi si lasciano suddividere in diversi ambiti:

Autorità parentale

Se in questi ambiti si creano dei problemi con l’altro genitore, può rivolgersi a un servizio di consulenza. Se le divergenze tra i genitori portano a sospettare che il bene del minore sia esposto a pericolo, può rivolgersi all’ARP, rispettivamente al giudice civile.

Custodia

La custodia significa la cura quotidiana e l’educazione del figlio. Lei vive con il minore e prende le relative decisioni. Se ha condiviso la custodia con l’altro genitore, ad esempio in base ai giorni settimanali, si parla di partecipazione alla cura del figlio.

Diritto di determinare il luogo di dimora

Il diritto di determinare il luogo di dimora le permette di determinare dove il minore deve vivere e soggiornare. Questo non impedisce che può trasferire temporaneamente la custodia del minore anche ad altre persone (per esempio all’asilo nido o ai nonni). Può addirittura disporre un collocamento presso terzi (per esempio in un asilo). Se il bene del minore è a rischio, l’ARP, rispettivamente il giudice civile, può ordinare la revoca del diritto di determinare il luogo di dimora e stabilire dove il minore deve vivere. Questa misura viene adottata solo se è necessaria per lo sviluppo del minore.

Autorità parentale

L’autorità parentale comprende tutti i diritti e obblighi dei genitori nei confronti del figlio. Normalmente i genitori si dividono l’autorità parentale. Quale detentore dell’autorità parentale, lei è responsabile della custodia e dei contributi di mantenimento e del diritto alle relazioni personali, nonché del diritto di prendere le decisioni importanti nella vita del figlio (per esempio scelta della scuola e decisioni mediche o religiose).

In casi gravi dove si sospetta che il bene del minore sia esposto al pericolo l’ARP, rispettivamente il giudice civile, può – se le altre misure non hanno potuto impedire il pericolo – anche ordinare la revoca dell’autorità parentale come ultima ratio. Però il diritto all’esercizio delle relazioni personali esiste indipendentemente da ciò. Se entrambi i genitori vengono privati dell’autorità parentale, il minore riceve un tutore.

Relazioni personali e diritto all’informazione

Se lei come genitore non convive con il figlio, ha il diritto al contatto con il figlio e il figlio ha il diritto al contatto con lei (le cosiddette relazioni personali). Vuol dire che può visitare il figlio (cosiddetto diritto di visita) e chiamarlo, chattare o scrivergli e-mail. L’intensità delle relazioni personali dipende dalle circostanze e dall’età del figlio. Con il crescere del figlio la sua opinione è da rispettare sempre di più.

Se non ha l’autorità parentale, le spetta comunque il diritto d’informazione e di accesso. Questo significa per esempio che l’altro genitore deve informarla sui brutti voti a scuola, ma lei può anche chiedere personalmente al docente la situazione di suo figlio.

Se ci sono dei problemi tra i genitori riguardo alle relazioni personali, può (lei o l’altro genitore) chiedere aiuto all’ARP. Quest’ultima può ad esempio limitare il diritto all’esercizio delle relazioni personali o dare istruzioni.

Consiglio:

gravi conflitti tra i genitori sono un grande problema per il figlio interessato. Per l‘ARP, rispettivamente il giudice civile, è difficile risolvere questi conflitti. Spesso portano al punto che tutti gli interessati perdono.

Per questo provi a risolvere i conflitti direttamente con l’altro genitore e chieda se necessario aiuto ad altri servizi di consulenza (per esempio consulenza di coppia, mediazione).

La curatela

La legge sulla protezione del minore conosce diverse forme di curatele.

In una curatela educativa il curatore ha il compito di assisterla con consigli e aiuti in determinati compiti educativi. Qui si tratta soprattutto di consigliare e sostenere lei come genitore, affinché possa svolgere bene i suoi compiti educativi.

In una curatela con poteri specifici, il curatore viene incaricato di rappresentare e difendere il minore (per esempio per rivendicare gli alimenti). In una curatela con autorità parentale limitata il curatore viene autorizzato ad espletare determinati compiti. In questi rari casi perde il diritto di rappresentare e difendere il figlio in questi atti.

Per diverse sfere di compiti possono essere decretate e combinate differenti forme di curatele. In questo modo si predispone una curatela che è adatta alle situazioni dove si sospetta che il bene del minore sia esposto a pericolo e che è adatta ai bisogni del minore. Sfere di compiti possibili sono per esempio il mantenimento, la scuola, l’educazione o le relazioni personali.

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