Se la persona interessata non dispone dei mezzi finanziari per pagare il procedimento, può chiedere di essere ammessa al gratuito patrocinio (art. 117 del Codice di procedura civile, art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale). Se la sua richiesta viene accolta, non dovrà pagare alcuna spesa procedurale. Affinché la loro richiesta possa essere accolta, è necessario che la persona interessata non sia in grado di sostenere da sola le spese processuali e che il procedimento non sembri privo di possibilità di successo. Con il gratuito patrocinio, la persona interessata può essere rappresentata da un avvocato.
Il gratuito patrocinio non significa automaticamente non dovere fare fronte ai costi. Se la persona interessata dispone nuovamente di beni, le autorità possono chiedere il rimborso dei costi della procedura che erano stati anticipati.
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